Codice:
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Annuario9.4.5
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Identificativo: |
9.4.5 |
Descrizione: |
. |
Formato: |
Multiplo |
Titolare: |
Regione Liguria |
Tipo informazione statistica: |
Elaborazione |
Stato processo statistico: |
Attivo |
Fonti: |
Inail |
Perdiodicità aggiornamento dati da parte delle fonti: |
Annuale |
Link di approfondimento delle fonti 1: |
http://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/login.asp |
Link di approfondimento delle fonti 2: |
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Link di approfondimento delle fonti 3: |
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Link di approfondimento delle fonti 4: |
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Link di approfondimento delle fonti 5: |
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Link di approfondimento delle fonti 6: |
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Unità di analisi: |
Infortuni sul lavoro, conseguenza infortunio: inabilità temporanea, permanente, Morte |
Livello territoriale di disaggregazione: |
Provincia |
Riferimento temporale: |
2009
2012 |
Data di aggiornamento: |
08/04/2014 |
Frequenza di aggiornamento: |
Annuale |
Modalità di elaborazione/rilevazione dati: |
1 - INFORTUNI SUL LAVORO
Le norme legislative sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali prevedono che debbano essere denunciati all'INAIL gli
infortuni sul lavoro da cui siano colpiti i lavoratori (dipendenti ed autonomi) e che
siano stati prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni
valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La
denuncia, corredata da certificato medico, deve essere fatta utilizzando i moduli
predisposti dall'Inail nei quali sono riportate informazioni significative ai fini
dell'analisi del fenomeno infortunistico per fini previdenziali. L'Istituto però viene a
conoscenza anche di una parte degli infortuni con prognosi inferiore ai 4 giorni (le
cosiddette FRANCHIGIE) attraverso i certificati medici che vengono trasmessi
all'Inail dal medico curante o dal pronto soccorso. Si è ritenuto di inserire anche
questi casi per i quali, però, non sono disponibili alcune delle informazioni (ad es.
settore lavorativo, tipo di azienda, modalità di accreditamento) presenti invece nei
casi di infortunio avvenuti e indennizzati dall'INAIL.
Per le Casalinghe vige l’obbligo assicurativo per le età comprese tra i 18 e i 65 anni (possono
pervenire però all’Istituto anche segnalazioni con età del denunciante al momento dell’evento
infortunistico al di fuori di tale range: tali casi sono comunque riportati nei report delle denunce
indipendentemente dall’indennizzabilità assicurativa e sono individuabili nei report per classe d’età).
Le prestazioni per infortuni in occasione e a causa del lavoro prevedono il pagamento di una rendita
per menomazione permanente uguale o superiore al 27% (era il 33% per gli infortuni verificatisi
entro il 31/12/2006) e di una rendita a superstiti in caso di infortunio mortale dell’assicurato (a
partire dal 17/05/2006). Al riguardo, specifici dati relativi al tipo di conseguenza e alle
caratteristiche dell’infortunato/infortunio (ad e sempio per classe d’età o classe di grado di menomazione permanente) sono consultabili nei report degli infortuni indennizzati.
Per CASI MORTALI s’intendono i decessi denunciati all’Istituto e avvenuti
entro 180 giorni dalla data in cui si è verificato l'infortunio, con esclusione
di quelli per i quali nello stesso periodo è stata accertata la causa non
professionale o non tutelata (ai sensi del T.U.: art.1 - Attività protette;
art.4 - Persone assicurate - e successive disposizione in materia). |
Tipo di rilevazione: |
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Disegno d'indagine: |
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Glossario: |
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