Annuario statistico regionale Liguria

Tavola 9.4.3 - Infortuni sul lavoro denunciati all'Inail dalle aziende dell'industria e dei servizi e indennizzati (al 31/10/2014) per provincia e tipo di conseguenza - Regione Liguria - Anno 2013

Identificativo:
9.4.3
Descrizione:
.
Formato:
Multiplo
Titolare:
Tipo informazione statistica:
Elaborazione
Stato processo statistico:
Attivo
Fonti:
Inail
Periodicità aggiornamento dati da parte delle fonti:
Annuale
Link di approfondimento delle fonti:
http://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/login.asp
Unità di analisi:
Livello territoriale di disaggregazione:
Provincia
Riferimento temporale
2009-2012
Data di aggiornamento:
01/04/2014
Frequenza di aggiornamento:
Annuale
Modalità di elaborazione/rilevazione dati:
1 - INFORTUNI SUL LAVORO Le norme legislative sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevedono che debbano essere denunciati all'INAIL gli infortuni sul lavoro da cui siano colpiti i lavoratori (dipendenti ed autonomi) e che siano stati prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia, corredata da certificato medico, deve essere fatta utilizzando i moduli predisposti dall'Inail nei quali sono riportate informazioni significative ai fini dell'analisi del fenomeno infortunistico per fini previdenziali. L'Istituto però viene a conoscenza anche di una parte degli infortuni con prognosi inferiore ai 4 giorni (le cosiddette FRANCHIGIE) attraverso i certificati medici che vengono trasmessi all'Inail dal medico curante o dal pronto soccorso. Si è ritenuto di inserire anche questi casi per i quali, però, non sono disponibili alcune delle informazioni (ad es. settore lavorativo, tipo di azienda, modalità di accreditamento) presenti invece nei casi di infortunio avvenuti e indennizzati dall'INAIL. Per le Casalinghe vige l’obbligo assicurativo per le età comprese tra i 18 e i 65 anni (possono pervenire però all’Istituto anche segnalazioni con età del denunciante al momento dell’evento infortunistico al di fuori di tale range: tali casi sono comunque riportati nei report delle denunce indipendentemente dall’indennizzabilità assicurativa e sono individuabili nei report per classe d’età). Le prestazioni per infortuni in occasione e a causa del lavoro prevedono il pagamento di una rendita per menomazione permanente uguale o superiore al 27% (era il 33% per gli infortuni verificatisi entro il 31/12/2006) e di una rendita a superstiti in caso di infortunio mortale dell’assicurato (a partire dal 17/05/2006). Al riguardo, specifici dati relativi al tipo di conseguenza e alle caratteristiche dell’infortunato/infortunio (ad e sempio per classe d’età o classe di grado di menomazione permanente) sono consultabili nei report degli infortuni indennizzati. Per CASI MORTALI s’intendono i decessi denunciati all’Istituto e avvenuti entro 180 giorni dalla data in cui si è verificato l'infortunio, con esclusione di quelli per i quali nello stesso periodo è stata accertata la causa non professionale o non tutelata (ai sensi del T.U.: art.1 - Attività protette; art.4 - Persone assicurate - e successive disposizione in materia).
Tipo di rilevazione:
Disegno d'indagine: